ZFU
Con il Decreto del 10/04/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2013, il Ministerio dello Sviluppo Economico ha definito le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese della Zona Franca Urbana.
In particolare, per la Sicilia le agevolazioni sono concesse in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona Franca Urbana dei Comuni (di seguito ZFU) di
previa istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, e sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello di pagamento F24.
Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- rientrino nella definizione di piccola e micro dimensione (di cui al Decreto Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005);
- siano già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- svolgano la propria attività all'interno della ZFU;
- si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Viceversa, l’agevolazione non è concessa:
a) alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000;
b) alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato UE;
c) per lo svolgimento delle attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
d) per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
e) alle imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f) alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
g) alle imprese che operano mediante regimi fiscali agevolati dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative produttive, salvo che optino, rispettivamente, per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari e per la rinuncia al regime agevolato.
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nei limiti della "regola de minimis" e consistono in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi; a tal fine il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, è esente, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza nei segeunti limiti:
- 100%, per i primi 5 periodi di imposta;
- 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
- 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
b) esenzione dall'IRAP; a tal fine per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza il valore della produzione netta è esente.
c) esenzione dall'IMU; a tal fine l’esenzione è riconosciuta per i soli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l'esercizio dell'attività economica.
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente; a tal fine relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto (nei limiti di retribuzione fissati dal Ministero del lavoro con il decreto del 1° dicembre 2009) l'esonero dal versamento dei contributi nelle seguenti percentuali:
- 100%, per i primi 5 anni;
- 60%, per gli anni dal sesto al decimo;
- 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
- 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Ciascun soggetto può beneficiare delle esenzioni, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000 euro (100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada), nonché di eventuali ulteriori agevolazioni cumulabili ottenute dall’impresa non a titolo di de minimis.